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Mandato o incarico di mediazione?

27-11-2023
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Tipologie di contratto con l’agenzia immobiliare

Quando un imprenditore decide di affidarsi all’agenzia per locare o vendere immobili commerciali o capannoni, in genere può avvalersi di due opzioni: il mandato oppure l’incarico di mediazione.

Il mandato è “il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (art.1703 del Codice Civile). Pertanto l’agente immobiliare, in qualità di mandatario, assolve ad un incarico unilaterale.

Il mandato può essere attribuito con rappresentanza, se l’agente agisce in nome dell’altra parte in virtù di una procura, oppure senza rappresentanza. Inoltre si può scegliere se concedere o meno l’esclusiva ad una sola agenzia.

La durata del mandato è solitamente di sei mesi o un anno. Al mandante è richiesto di fornire al mandatario gli strumenti necessari all’esecuzione del contratto (ad es. la documentazione) e pagarne le relative competenze provvigionali. L’agente invece è tenuto all’obbligo di diligenza.

Si definisce incarico di mediazione (art.1321 e seguenti del Codice Civile) il contratto tramite cui il venditore/locatore affida il proprio immobile ad un consulente, affinché metta in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, ovvero la firma di un accordo giuridicamente rilevante. In questo caso l’agente funge da mediatore. La legge non prevede una durata specifica per l’incarico né una forma particolare per il conferimento, che può essere verbale o addirittura “per comportamenti concludenti”: ad es. se un imprenditore si rivolge all’agente per la ricerca di una controparte, venditore ed acquirente sono entrambi tenuti al pagamento delle provvigioni.

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